Messaggio dalla Consulta al Parlamento: “legge elettorale carente”


Referendum


Si fa un gran parlare, di questi tempi, di legge e sistema elettorale. Forse solo ai tempi della Costituente se ne è parlato tanto. Colei che sarebbe sostanzialmente la causa dei dolori di pancia di Romano Prodi (ma per due anni se l’è, in fondo, tenuta) e che potrebbe esserlo per un prossimo governo partorito, è stata ieri definita dalla Corte Costituzionale semplicemente, in maniera chiara e inequivocabile, carente.


La Corte Costituzionale non può e non vuole mettersi a fare politica. Ma nel suo esito positivo per i referendum del comitato di Mario Segni, non entrando nel merito della valutazione di legittimità della legge elettorale, qualcosa comunque ha fatto.


In una delle tre sentenze che hanno dato il via libera al referendum, si afferma tutta via che la legge ha già in sè delle carenze. Carenze che si concentrano soprattutto sull’aspetto del premio di maggioranza.

Ergo la Corte si è permessa di assolvere il dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi
. E’ sufficiente rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente.

Insomma, la Corte non può e non deve fare di più. Può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. Della serie: ve lo hanno detto in tutte le lingue, e da tutte le fonti immaginabili.


Si legge ancora nelle sentenze: giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.


Gli articoli 48 e 49 della Costituzione, relativi al principio dell’eguaglianza del voto, non vengono intaccati dai due quesiti sul premio di maggioranza, poichè non si estende al risultato delle elezioni giacchè esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo. Il referendum s’ha da fare: non ha, specifica la Consulta, il fine di impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito ma di predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione.


Il che può certo piacere o non piacere, ma non lede alcun principio costituzionale.


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