Alle urne con il Porcellum: niente quote rosa e liste bloccate

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La legge elettorale vigente, con la quale si tornerà al voto, prevede un sistema ibrido e complicato, che riprende alcune caratteristiche del sistema proporzionale (in particolare il voto di lista per il partito) ma le subordina al principio fondamentale del sistema maggioritario (chi prende un voto in piu’ ha vinto). Approvato a dicembre 2005 nella precedente legislatura a maggioranza di centrodestra, il sistema elettorale è definito spesso ”Porcellum” perchè il suo stesso ideatore, il leghista Roberto Calderoli, parlando della sua legge a Matrix nel marzo 2006, dichiarò:

Si dovra’ riscrivere. Glielo dico francamente, l’ho scritta io ma è una porcata

In effetti, le elezioni del 2006 hanno dimostrato che uno dei problemi di questa legge è il premio di maggioranza che al Senato scatta a livello regionale, rendendo difficile una maggioranza solida. Anche la Corte Costituzionale, il 30 gennaio di quest’anno, nel giudizio di ammissibilita’ dei referendum, ha segnalato che la legge ha in sè delle ”carenze”, in particolare per quanto riguarda il premio di maggioranza.
Ecco come funziona:


Il capo della coalizione
– Le coalizioni sono identificate dal nome del loro capo (che nel 2006 erano Romano Prodi per l’Unione, Silvio Berlusconi per la Cdl). Il fine della legge è, infatti, quello di aggregare le coalizioni prima del voto, e di indicare al capo dello stato la persona da nominare presidente del consiglio, assieme alla maggioranza di governo che lo dovrà sostenere. Nel 2006 le liste collegate a Prodi, per la Camera, ebbero circa 25.000 voti in più di quelle collegate a Berlusconi, determinando la vittoria dell’Unione.
Partiti e Coalizioni
– L’elettore vota per il partito che sceglie; in questo modo, però, indica implicitamente anche la coalizione di governo preferita e la persona che dovrà guidare il governo. Non è ammessa la possibilità di votare per un partito e scegliere una coalizione diversa (come accade invece per i sindaci, i presidenti di provincia e delle regioni).
Premi di maggioranza
– La coalizione che ha ricevuto più voti ha diritto al premio di maggioranza, pari al 55 per cento dei seggi (se non abbia già diritto, in base ai voti ricevuti, ad una percentuale più alta). Il premio è applicato su base nazionale alla Camera (con esclusione della Val d’Aosta), ed equivale a 340 seggi su 630, che vengono ripartiti fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti (mentre i partiti sconfitti si dividono gli altri). Per il Senato, il premio di maggioranza è assegnato regione per regione. Non è prevista alcuna soglia minima da raggiungere per avere diritto al premio (cosa su cui la Corte Costituzionale ha avanzato forti dubbi, paventando una possibile dichiarazione di illegittimità).
Sbarramenti
– Alla ripartizione dei seggi sono ammessi solo i partiti che abbiano superato gli sbarramenti previsti; questi non sono uguali per tutti, perché concepiti in maniera da premiare i partiti che si coalizzano a discapito di quelli che si presentano al di fuori delle coalizioni principali.
Alla Camera
– I partiti coalizzati sono ammessi alla ripartizione
dei seggi se hanno avuto almeno il 2% dei voti; ma è previsto anche il ripescaggio del partito più votato fra gli esclusi di ciascuna coalizione.
Così, ad esempio, nel 2006, nell’Unione fu ripescata l’Udeur, che aveva avuto l’1,4%; mentre nella Cdl fu ripescata la lista comune fra Nuovo Psi e Dca, che aveva avuto solo lo 0,7%. Per i partiti non coalizzati, la soglia di sbarramento sale al 4%. Inoltre, se una coalizione non raggiunge il 10%, i suoi partiti sono esclusi comunque.
Al Senato
– Valgono principi analoghi, ma le soglie sono diverse, e sono sempre considerate su base regionale: 3% per i partiti coalizzati (senza ripescaggi); 8% per i non coalizzati; 20% per le coalizioni.
Eletti all’estero
– A parte vengono eletti i 12 deputati e 6 senatori riservati agli italiani residenti all’estero, che non entrano nel calcolo dei premi di maggioranza.
Niente quote Rosa
– La legge elettorale non prevede alcuna riserva di candidature né altri meccanismi per promuovere la presenza di donne in parlamento.
Niente preferenze
– Non è ammessa la possibilità di indicare la
preferenza fra i candidati (cosiddette liste bloccate): i candidati
vengono eletti in base all’ordine di presentazione.

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