A proposito del reato di clandestinità

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Con una dichiarazione ufficiale alla stampa estera riunita nella conferenza stampa congiunta con il presidente francese Nicholas Sarkozy, Berlusconi fa l’ennesima retromarcia sul cosiddetto pacchetto sicurezza. Dopo gli annunci seguiti alle promesse elettorali e l’appoggio silenzioso al partito della xenofobia, il Cavaliere ha parlato ieri di clandestinità come “aggravante” e non già come reato a sé stante.


Come era prevedibile, dopo lo scorporo – diciamo così – della spinosa questione dal decreto legge emanato nel primo Consiglio dei ministri, e la decisione di trattare la materia in un disegno di legge separato, i giuristi del Popolo delle libertà hanno gettato la spugna. Il reato di clandestinità non s’ha da fare. Bene, bravi, bis. Incerti del mestiere. Questa cosa dell’emergenza sicurezza funziona, altrochè se funziona devono avere detto dalle parti di Arcore. Si sono fatti prendere la mano. E una boutade di pura propaganda elettorale è diventata qualcosa di più grosso. Una sorta di esperimento di viral marketing sfuggito al controllo di chi lo ha partorito.


Sull’ipotesi di istituire il reato di clandestinità, tanto caro alla Lega, si erano pronunciati tutti. Onu, Unione Europea, capi di stato e ministri dell’Interno di mezza Europa. Il coro unanime di no, come sempre, sembrava non aver turbato il manovratore italiano che ha continuato a spargere sale sulla ferita emergenza sicurezza – da lui stessa aperta a mio avviso – fino al dietrofront di cui sopra. Ma aldilà della ragioni della politica, spesso incomprensibili a chi sta fuori dal Palazzo, vi sono le ragioni giuridiche ad abbattere qualsivoglia progetto di legge in materia di clandestinità.


Il procuratore aggiunto di Torino, Bruno Tinti, ha illustrato analiticamente alcuni passaggi essenziali del disegno di legge per dimostrare cosa succederebbe nella prassi se fosse introdotto nel nostro codice penale il reato di clandestinità.


Innanzitutto il colpevole di reato di clandestinità va arrestato e processato per direttissima, ovvero entro 48 ore dal fermo di polizia. A questo punto tutta una serie di incombenze ed accertamenti impegneranno una serie di persone all’interno del palazzo di giustizia per rendere possibile, mettiamola così, lo svolgimento del processo. Processo che certamente non si celebrerà nelle 48 ore previste dalla legge, a causa delle “direttissime” che lo precedono. In realtà una differita. Ma andiamo avanti.


Il rinvio potrebbe causare la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; se anche ciò non dovesse avvenire e l’imputato fosse processato, comunque ci troveremmo di fronte al primo ostacolo. Infatti la condanna verosimilmente inflitta impone l’espulsione per il condannato che, in assenza di una disciplina organica in materia di espulsioni, sarà di fatto libero. In questo momento il nostro clandestino è a piede libero, ma con un ordine di espulsione a carico; ebbene qualora fosse nuovamente arrestato per il reato di mancata ottemperanza del decreto di espulsione si riproporrebbe una nuova direttissima, che vedrà stavolta la presumibile assoluzione dell’imputato , nel caso – facile che accada – che sia in gradi di dimostrare di non essere riuscito a uscire dal nostro paese.


Sì perchè, giova ricordare che uscendo dall’Italia si entra evidentemente in un altro paese che, trovandolo sprovvisto di documenti lo bloccherà alla frontiera. Il nostro a questo punto verrà assolto in base all’articolo 54 del codice penale, che sancisce la non punibilità per chi violi la legge in stato di necessità. Per concludere in bellezza si aggiunga che non è naturalmente possibile essere puniti per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge, e costituendo il semplice ingresso clandestino l’ipotesi di reato, tutti potranno dire di essere entrati in Italia prima del 2008 per avere la certezza dell’assoluzione.


Insomma, molto rumore per nulla.


Ascolta Bruno Tinti sul reato di clandestinità sul sito di Micromega

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