Blocca processi e “reati minori”


Copio e incollo dal disegno di legge approvato in Senato lo scorso 24 giugno – Conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica Emendamento 2.0.800. Giusto due commi. Uno e sei.


1.Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell’udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell’ultimo reato.


6.La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.


In parole povere, tutti i processi che si trovino ad oggi alla chiusura del dibattimento di primo grado per reati commessi fino al 30 giugno 2002 e con pene inferiori ai dieci anni sono sospesi, in favore degli altri. La combinazione è devastante, a quanto pare. L’Anm stima che saranno centomila i processi che verranno coinvolti nella sospensione, voluta dal cavaliere per fermare il suo. Sempre l’Anm fa sapere – ma codici alla mano non sarebbe impossibile calcolarlo da sé – quali siano i reati aventi i requisiti per finire nel limbo della già scalcinata macchina giudiziaria italiana.


– associazione per delinquere


– bancarotta fraudolenta


– corruzione


– corruzione giudiziaria


– estorsione


– frodi fiscali


– detenzione di documenti falsi per l’espatrio


– detenzione di materiale pedo-pornografico


– falsificazione di documenti pubblici


– immigrazione clandestina


– incendio e incendio boschivo


– intercettazioni illecite


– truffa alla Comunità Europea


– usura


– maltrattamenti in famiglia


– molestie


– omicidio colposo per colpa medica


– omicidio colposo per norme sulla circolazione stradale vietata


– porto e detenzione di armi anche clandestine


– rapina


– reati informatici


– ricettazione


– rivelazioni di segreti d’ufficio


– sequestro di persona


– sfruttamento della prostituzione


– somministrazione di reati pericolosi


– stupro e violenza sessuale


– traffico di rifiuti


– vendita di prodotti con marchi contraffatti


– violenza privata


Mi è passata la voglia di aggiungere altro. Ah, una cosa, per quello che vale oggi come oggi, il Csm ha dato un primo parere sfavorevole all’emendamento: sarebbe incostituzionale.


Sarebbe.

Lascia un commento