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Legge 40 del 19 febbraio 2004, ovvero la legge sulla procreazione assistita

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Da alcuni giorni sono scoppiate feroci polemiche per quello che da più parti è stato considerato un colpo di mano a “camere sciolte” da parte del ministro della salute uscente, Livia Turco. Pietra dello scandalo è ancora una volta la famigerata legge 40 del 19 febbraio 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita. La legge, approvata durante il precedente governo Berlusconi ha fissato in modo più restrittivo che in altri paesi europei i termini per potere accedere al protocollo pubblico per la fecondazione assistita, vietando espressamente quella cosiddetta eterologa. Sul punto chiarirò più avanti; al momento limitiamoci ai fatti recenti.


La fredda cronaca di quanto consumatosi nei giorni scorsi è riassumibile in poche righe: la ministra Turco, chiamata a rinnovare le linee guida per l’applicazione della legge – la “verifica” triennale è resa necessaria dalla continua evoluzione della ricerca scientifica in materia – ha emanato le nuove direttive, pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le innovazioni inserite nel testo recepiscono due sentenze del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo del Ministero della Salute, che avevano “bocciato” le direttive inizialmente previste dalla legge, così come lo stesso risultato la legge aveva raccolto presso i tre tribunali amministrativi chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di tali indicazioni iniziali.


Il menzionato colpo di mano della ministra – a detta dei suoi contraddittori – starebbe nell’aver forzato eccessivamente nell’interpretazione della legge, mutandone “profondamente il significato”. Stando a quanto si è capito – a proposito di interpretazioni – le nuove direttive aprirebbero alle possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto, altro nodo politico della questione, ed anche di questo parleremo più avanti.


Dunque, cosa è la legge 40? E cosa prevede?


La fecondazione artificiale, tecnicamente parlando, può essere effettuata in vari modi. Il più diffuso è quello della cosiddetta fecondazione in vitro, con il successivo trasferimento dell’embrione nell’utero di una donna. La fecondazione assistita può essere principalmente di due tipi: omologa ed eterologa. La prima si ha quando il seme e l’ovulo utilizzati appartengono alla coppia di genitori del nascituro; in quella eterologa invece si verifica quando il seme oppure l’ovulo (ovodonazione) provengono da un soggetto esterno alla coppia. Esistono banche del seme che conservano liquido seminale e ovuli (molto più rari): donatori lasciano campioni che vengono conservati nel centro ed utilizzati da coppie nelle quali solitamente uno dei partner ha problemi di fertilità. In Italia questo tipo di fecondazione assistita è espressamente vietata.


Ma non è solo quest’aspetto a rendere la legge italiana in materia forse la più restrittiva d’Europa. Si consideri anche l’impossibilità di effettuare diagnosi preimpianto, allo scopo ad esempio di conoscere la possibilità concreta che il nascituro possa avere malattie ereditarie. A questo proposito non è in realtà ancora chiaro se le nuove disposizioni prevedano questa possibilità. Su questo passaggio, forte è nel paese l’influenza della corrente politica, trasversale ai due schieramenti maggiori, dei cosiddetti teocon, particolarmente attaccati a visioni bioetiche vicine al cattolicesimo.


Inoltre secondo la normativa vigente la fecondazione assistita è consentita solo a quelle coppie affette da infertilità, vietando espressamente ogni altra ragione. Su questo punto proprio le nuove linee guida emanate dal ministero in questi giorni aprono uno spiraglio: è stato previsto infatti l’allargamento del protocollo a quelle coppie in cui uno dei due genitori sia affetto da malattie quali HIV ed epatite B e C. A blindare ulteriormente la portata restrittiva della legge si aggiunga che è consentito procedere al tentativo di fecondazione di un massimo tre ovuli per volta con l’obbligo di impianto di tutti gli embrioni fecondati, senza possibilità di interrompere il trattamento.


Alla luce del fatto che in quasi tutta Europa – dove le legislazioni dei singoli stati non sono così pesantemente influenzate dalle scelte confessionali – è possibile effettuare la fecondazione assistita con maggiori possibilità e minori divieti, la legge 40 appare, a mio avviso, nel suo complesso inadeguata. Il rilievo principale è certamente di natura sociale: con la possibilità appena descritta di effettuare i trattamenti più idonei praticamente in tutta Europa, risulta palese lo squilibrio tra chi può permettersi di viaggiare ed i meno abbienti.


Nonostante questo fattore di forte discriminazione, la questione della legge 40 è stata sempre sottotraccia nel nostro paese, non riuscendo mai a rimanere sotto i riflettori dei media in maniera adeguata. Lo scarso interesse nei confronti della problematica è stato recentemente dimostrato anche dal fallimento del referendum abrogativo della legge per come è attualmente concepita. Nel 2005 i radicali, con il sostegno della sinistra e di alcuni esponenti del centrodestra, tra cui Gianfranco Fini, non riuscirono – ance per la strenua campagna portata avanti dai teocon – a raggiungere il quorum necessario per la validazione della consultazione referendaria tesa alla modifica della legge.