Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 ovvero Decreto Gelmini



Ci stiamo scannando, stiamo forse facendo anche il loro gioco – loro: non sappiamo neppure di chi. Non lo sappiamo, non lo enucleiamo, non ce lo raccontiamo di certo.


L’unica, vera cosa che possiamo fare è provare a capire, e avere voglia di farlo. Andate con un microfono in mezzo alle folle di studenti. Non vi sapranno dire perché sono lì. Per i tagli e la scuola pubblica. Sì ma. Quali tagli? Cosa succederà alla scuola pubblica?


L’unica cosa che possiamo fare, è provare a capire. Per combattere il nemico, bisogna conoscerlo. Proviamo allora a ricostruire la cronistoria e il contenuto di STO BENEDETTO DECRETO GELMINI. Che già non è più decreto, ma è stato convertito in legge. Almeno ognuno poi, per sè, deciderà e individuerà i nemici, e come eventualmente combatterli.

C’era una volta… La Legge 6 agosto 2008, n. 133. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria“. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196. Che c’entra? Come che c’entra? Nasce tutto da qui.


In piena estate, ecco le nuove disposizioni di legge in tema di economia, semplificazione, competitività, finanza pubblica e perequazione tributaria, ovvero la distribuzione del carico fiscale in base alla capacità contributiva di ciascuno.


Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009

La legge pone come fine un abbassamento dell’indebitamento netto che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008, al 2 per cento nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011. Occhio anche al rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011.


Il Capo I del Titolo II della legge porta un titolo promettente: Innovazione. L’Art. 2 si chiama nientepopodimeno che Banda Larga. Attraverso la necessaria sorveglianza dei prezzi e il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, si tenta – almeno sulla carta – di cominciare a colmare il divario economico. Anche con il Mezzogiorno, attraverso la costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno».


Tra un Expo 2015 e le disposizioni per la casa, si arriva finalmente al punto di interesse nel presente articolo: Capo V, Istruzione e ricerca.


Art. 15. Costo dei libri scolastici

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3


A voi, signori, un commento sulle linee guida nell’utilizzo dei libri di testo. Cui prodest?


Ed ecco l’articolo, il 16, cui gli studenti meglio informati si scagliano contro, dal titolo Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università:

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato


La decisione può essere presa dal Senato accademico con una maggioranza assoluta. Il tenore dell’intero articolo è, in effetti, di forte spinta alla privatizzazione. Ma non vi è alcuna obbligatorietà posta (non potrebbero).


2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate


Il che, può costituire un affare. Il che potrebbe paradossalmente portare la Minerva della Sapienza ad essere proprietà privata. Il quadrante solare più antico ad ore italiche (cortile di Scienze Politiche, ex cortile delle monache), la meridiana che marca il mezzogiorno vero locale (cortile del Volta) e all’ottocentesco imponente quadrante ad ore francesi (cortile del Rettorato, ex cortile del Leano) dell’Università di Pavia? Idem.


Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.


Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. Fondazioni, non università. E’ posta e inopinabile la totale sovrapposizione di identità tra i due soggetti giuridici?


Passiamo alla Gelmini vera e propria.



Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria.

[…] classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola


Ecco poi il perché delle proteste dei giorni scorsi anche sull’isola di Lipari. Le scuole con meno di 700 studenti sono destinate a chiudere, i 350 ragazzi delle scuole isolane sono scesi in piazza per lo sciopero della scuola indetto dai sindacati e in vista del loro futuro di accorpamento OLTRE-isolano.



E’ di oggi la notizia: Berlusconi decide di far slittare la presentazione della riforma degli atenei:

Prima facciamo calmare le acque


5 commenti su “Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 ovvero Decreto Gelmini”

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