Legge 28 del 22 febbraio 2000, ovvero la Par Condicio



Sia chiaro, il video è per sdrammatizzare: L’università di Vip World City è incaricata di effettuare dei test per la sperimentazione di nuove forme di Par Condicio.


Politica Live, invece, oggi vi spiega, in Istruzioni per l’uso, lo spauracchio della campagna elettorale mediatica. La cosiddetta Par Condicio. Tradotta in norma, la par condicio è regolata dalla Legge 22 Febbraio 2000, n. 28: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.

L’ennesimo latinismo dell’enorme mole normativa made in Italy, tra i più famosi, si ispira, tra l’altro, al principio statunitense detto dell’Equal Time, o Fairness Doctrine. Prosegue idealmente il principio del pluralismo interno, con conseguente apertura alle diverse tendenze politiche, ai sensi dell’art. 1 della legge 103 del 1975.


La storia del pluralismo mediatico nella Repubblica Italiana comincia con la disciplina della propaganda e della comunicazione politica: Legge 4 aprile 1956, n. 212: Norme per la disciplina della campagna elettorale. Ma non andava oltre a poche norme che regolavano l’affisione di stampati e manifesti elettorali nei 30 giorni precedenti le elezioni. Il passo successivo vede la Corte Costituzionale, con la sent. n. 48 del 1964, si era pronunciata su una questione di legittimità costituzionale della legge del 56 in relazione all’articolo 21 Costituzione. Il responso era stato di infondatezza della questione, insieme al ricordare che la legge stessa mirava a porre tutti in condizione di parità.


La nuova puntata arriva nel 1975. La legge n. 103 del 14 aprile 1975 prevedeva, all’art. 4, che la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dovesse disciplinare direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa.


Ma nel 1994 Silvio Berlusconi scende in campo, e la sua carica di magnate televisivo spinge sulla necessità di regolamentazione della dinamica elettorale. La Legge 10 dicembre 1993, n. 515: Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica aveva dato un sistema organizzato, che ha raggiunto il suo culmine con la Par Condicio vera e propria: Legge 22 Febbraio 2000, n. 28: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.


Emanata da quello che era, al secolo, il II Governo D’Alema , rimasto in vita dal 22.12.1999 al 25.04.2000. Coalizione politica: Ulivo – PDCI – UDR – INDIPENDENTI. Fonti governative lo rivelano.


Eccola, dunque. Il fine teorico della legge è quello, come si diceva, di ribadire ed eestendere il principio di pari opportunità: tutti i soggetti politici devono avere le stesse possibilità di accedere e comunicare le proprie posizioni, i programmi e i contenuti. Questo, indipendentemente dal loro peso elettorale, perchè l’idea di base è quella di garantire all’elettore le informazioni rilevanti per compiere una scelta consapevole.


Questa caratteristica dell’accesso a prescindere dal peso elettorale fa particolarmente infuriare quelle che era Forza Italia, l’attuale PDL, e Silvio Berlusconi. Che ha già annunciato di voler cancellare la legge in questione.


In un sistema bipolare, l’esecutivo, se la legge venisse effettivamente modificata, potrebbe cadere in tentazione e profittare della maggiore quantità di spazio a disposizione, provando a colmare così deficit di popolarità eventualmente venutisi a creare.


La legge, in particolare, regolamenta due aree fondamentali del mondo dell’informazione politica. Distingue quando questa è trasmessa all’interno di programmi televisivi, quindi telegiornali, programmi di approfondimento, dibattiti; e l’altro caso, quello in cui viene fornita direttamente dai soggetti politici in forma autogestita – quindi gli spot.


Il primo caso: telegiornali, rubriche e programmi di approfondimento devono, ai sensi dell’articolo 5 della 28/2000, devono rispettare la parità di trattamento, dell’obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione.


Per il secondo caso, quello degli spot, vengono definite le regole relative al tempo giornaliero complessivo degli spot e quelle riguardanti la ripartizione del tempo totale tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, ai sensi dell’articolo 4. Le emittenti Tv nazionali, per gli spot, non devono superare il 25% del tempo totale dedicato alla comunicazione politica, ai sensi dell’articolo 3. Due messaggi al massimo al giorno per ogni soggetto politico è un altro limite imposto. Le reti televisive locali possono offrire messaggi politici a pagamento con uno sconto del 50 per cento sulle tariffe pubblicitarie e per un tempo non superiore rispetto a quello dei messaggi gratuiti (articolo 3).


La legge delinea requisiti di comportamento, che sono obiettività e imparzialità nella conduzione dei programmi informativi e che non sono oggettivamente definibili.


I contrasti sono esplosi, tra le forze politiche, soprattutto sui vincoli agli spot autogestiti che si è riscontrato un contrasto di vedute nelle forze politiche tra chi caldeggia una forte deregolamentazione su questa materia e chi intende invece mantenerla. La campagna elettorale per le Politiche 2008 ormai giunte ha scatenato polemiche e scontri di parcondiciana origine, esposti, e il paradosso dell’impossibilità di un duello televisivo perchè con 15 candidati premier… Va da sè. Poi per carità, è stata debitamente strumentalizzata da ambo le parti. Ma come dire: così vanno le campagne elettorali. Figuriamoci quelle italiane.


Da rivedere? Forse. In un’ottica di coscienza, ammettendo che possa ciò essere cogente dal punto di vista normativo. Assegnando gli spazi gratuiti in relazione al passato peso elettorale e rimuovendo i vincoli sui tempi a disposizione e sui tetti di spesa per la pubblicità a pagamento, si rischierebbe ( e in Italia il rischio si trasforma puntualmente in realtà, essendo naturalmente portato ad alcune cristallizzazioni) di, appunto, cristallizzare status quo e lobby già potenti. La parità informativa data a tutti i contendenti, è un principio costituzionalmente ispirato.


Con una revisione della legge, certo, della legge elettorale si intende, anche la par condicio verrbbe plausibilmente rivisitata. E’ chiaro che senza un forte controllo elettorale, si potrebbe correre il rischio di veder prevalere agende particolari. Peraltro, in Italia la situazione particolare vissuta, con la presenza in campo politico di un soggetto che, nei fatti, controlla uno dei due principali gruppi televisivi, ha il suo peso. Una formazione politica, nel pubblicizzarsi, potrebbe finanziare – certo, è indiretto – la parte avversaria. Che, a sua volta, si autofinanzierebbe con la tv di Stato. Un paradosso.


1 commento su “Legge 28 del 22 febbraio 2000, ovvero la Par Condicio”

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