Giustizia
Il lodo Alfano è legge. E Travaglio è in ferie
Governare è far credere
disse Niccolò Machiavelli.
In memoria delle vittime di mafia
La confessione di Angelini ai magistrati
Pom Pin Gate? Non solo
Antonello De Pierro presenta i risultati sconcertanti di un’inchiesta dell’Italia dei Diritti
La giustizia? Un teorema
Non basta. Non basta lo scudo penale per le quattro più alte cariche dello stato. Non basta la norma “blocca processi” diventata “slitta processi”. Per il premier “c’è la necessita ab imis di una riforma del sistema giudiziario italiano”
Scrive Repubblica. Non basta più nulla.
Berlusconi, ovvero: Ognuno a suo modo
“È importante per lei la fama?”, chiede Gigi Marzullo più o meno a tutte. “Ovvio che sì”, rispondono più
o meno tutte. Stanno lì per questo. Incastrate nella poltroncina di ‘Sottovoce’, truccate, scollate, di nero vestite a subire le implacabili domande di Marzullo. Poi la Fama, che è una brutta bestia, arriva invece da tutt’altra parte. Né da Marzullo, né dalle particine faticosamente conquistate tra ‘Incantesimi’, ‘Vivere’ e ‘Marescialli Rocca 3 e 4’
Scrive Mammì.
Riformare il 41 bis. A proposito di emergenze
Il dividendo Finivest-Carlo Bernasconi-Confidenziale
Lo chiamarono Lodo Diaz
Il lodo Diaz
«Un massacro contro persone inermi». La requisitoria del pubblico ministero al processo «per i fatti della scuola Diaz» è un atto di accusa contro la messa in mora dello stato di diritto. Accadeva a Genova nel luglio 2001, al governo c’era Berlusconi. Quello dei «lodi» che garantiscono impunità
È stato un massacro
Berlusconi e gli scellerati
Gli attacchi dei giudici non ci impressionano
E questo si era capito.
Rinuncio a ogni vantaggio, non ho bisogno di nuove norme giudiziarie. Mi sono sempre difeso nei processi e sono il recordman dei processi con 2.500 udienze
Io, da Premier, non ricorderei il numero delle udienze cui ho preso parte…
Appello di 100 costituzionalisti (bolscevichi)
I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l’immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell’assunzione della carica, già prevista dall’art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l’art. 1, comma 2 della Costituzione, nell’affermare che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo); c) pregiudicano l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt’al più, di prevedere criteri – flessibili – cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d’udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all’obbligatorietà dell’azione penale, anche e soprattutto l’art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini “sono eguali davanti alla legge”
Walter, dì qualcosa di sinistra
Cari Amici,
mentre esprimo la mia solidarietà per la vostra manifestazione, vorrei che essa servisse a ricordare a tutti due punti che si è sovente tentati di dimenticare:1) Democrazia non significa che la maggioranza ha ragione. Significa che la maggioranza ha il diritto di governare.
2) Democrazia non significa pertanto che la minoranza ha torto. Significa che, mentre rispetta il governo della maggioranza, essa si esprime a voce alta ogni volta che pensa che la maggioranza abbia torto (o addirittura faccia cose contrarie alla legge, alla morale e ai principi stessi della democrazia), e deve farlo sempre e con la massima energia perché questo è il mandato che ha ricevuto dai cittadini. Quando la maggioranza sostiene di aver sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia
Il memoriale di Vincenzo Calcara (parte VI)
Quando ebbi finito di parlare il Dr. Borsellino si alza all’impiedi, si accende una sigaretta e inizia a parlarmi con queste parole : “Fino a pochi istanti fa ero seduto accanto a te, ascoltando attentamente e volutamente ogni tua parola. In questo momento non è il tuo Capo che ti parla ma un Giudice che servirà fedelmente lo Stato e la Società Civile fino all’ultimo momento.”