Una sicurezza incostituzionale

Governo impegnato sul decreto legge sicurezza e il “piccolo” problema di incostituzionalità che si trascina da tempo. Il fatto è che il problema sarebbe veramente un’inezia, se non fosse che la situazione di fiducia traballante della maggioranza in questo periodo, lo stia rendendo un problema improbo da risolvere. Tanto complicato che, in data odierna, la seduta della Camera è stata sospesa e rinviata a mercoledì mattina per poter permettere a chi di dovere di prendere una decisione in merito.

Cerchiamo di capire dove sta la problematica di questo decreto legge e il perchè comporti tutti questi impedimenti burocratici.

Non è il decreto sicurezza nella sua totalità a causare questa situazione, quanto una norma in esso contenuta, la cosidetta norma antiomofobia che prevede un giro di vite nei confronti di chi dovesse compiere atti di discriminazione anche in relazione all’identità di genere.

Questo dl, già precedentemente passato in Senato (e già qui possiamo capire quanto in Senato stiano attenti a ciò che devono votare), afferma che l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 al comma 1 verrà modificato dal seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a).

Fino a qui sembrerebbe tutto normale, se non che è proprio nel punto a di questo comma il problema di incostituzionalità. Si fa riferimento infatti al Trattato di Amsterdam mentre invece l’articolo di cui al comma 1 è preso dal Trattato di costituzione della comunità europea che infatti cita:

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

A questo punto le soluzioni per la Camera sono 3, anche in relazione al fatto che il Presidente della Repubblica ha affermato che non intende promulgare una legge con questo vizio di forma:

  • Modificare il decreto alla Camera, ma la maggioranza è contraria.
  • Si fa un decreto ad hoc.
  • Si cancella la norma e solo per questa si ripristina la precedente.

Ai nostri politici l’ardua sentenza…

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