
Costose, inutili, incancellabili: le (finte) promesse sulle province
ARTICOLO 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono
soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
2. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui
liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e
l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali
«Oooh, finalmente un bel regalo di Natale!», direte voi. Macché: quelle parole erano nello Statuto di autonomia del 1946. Mai applicato. Anzi: l’abolizione (vera, stavolta) delle province siciliane è stata appena, e di nuovo, bocciata
Articolo 1: Le province regionali sono soppresse. Articolo 2: Le loro funzioni sono trasferite ai liberi consorzi di comuni istituiti a norma dell’art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione. Nelle more di tale istituzione, esse sono trasferite ai comuni, ricompresi nella soppressa provincia, che le eserciteranno in forma singola o associata. Articolo 3: I dipendenti passano nei ruoli dell’amministrazione dei comuni, in una qualifica corrispondente a quella di provenienza. Articolo 4: I beni, mobili ed immobili, di proprietà delle province sono trasferiti nella proprietà dei comuni
Quanto costino nella sola Sicilia questi enti, che già il sindaco di Milano Emilio Caldara considerava un secolo fa «buoni solo per i manicomi e per le strade» ma che incassano un mucchio di denaro grazie soprattutto alle addizionali sull’energia elettrica e la Rc auto, lo dice un rapporto Istat sui bilanci 2006: 890 milioni di euro