Taglia-enti? Non esattamente



Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 1337-1340, Palazzo Pubblico, Siena. La battaglia è lunga e secolare. E’ tutt’altro che una novità, insomma.

Costose, inutili, incancellabili: le (finte) promesse sulle province

Così titolava il Corriere il 4 dicembre.


Che è quasi un eufemismo, rispetto all’analisi impetosa odierna del Sole 24 Ore (quindi faziosa anche questa?), che il Governo ha dovuto mettere sulla sua rassegna stampa on line.


Insomma, nella prima fase di riordino della Pubblica Amministrazione sopravvivono tutti gli enti messi sotto osservazione dal Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella famosa Legge 6 agosto 2008, n. 133 – la stessa della Riforma Gelmini.

Riportiamo per comodità l’art. 26 del suddetto decreto. Art. 26, il cui titolo è proprio Taglia-enti.


Primo comma


1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonche’ quelli di cui al comma 636 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo


Quindi, in sintesi: entro il 20 novembre – un mese fa – si sarebbero dovuti individuare enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti da tagliare. Il risultato? 9 enti individuati, che però sono stati poi prontamente salvati con un decreto del 18 novembre – come riportato appunto dal Sole – di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Secondo comma


2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, e’ disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


Terzo comma


.

3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto agronomico per l’oltremare»


Quarto e Quinto: .

4. All’alinea del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa».

5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il Ministro per dell’Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa»


La prossima deadline è quella del 31 marzo 2009. Cosa accadrà? Ma soprattutto: accadrà qualcosa?


E le province? Il dibattito si è sollevato, in termini di utilità o meno, anche su di loro. Risultato? Si procrastina, pare.


Luca Zaia, Ministro delle Politiche Agricole (e uomo del Carroccio), dichiara all’Asca: Prima la riforma federalista e, solo successivamente, quella della giustizia. Quindi le Province, che del disegno federalista della Lega fanno parte, non sono da abolire: sono piuttosto da implementare con competenze aggiunte, in ottica competitiva.


Il Corriere fa notare che sono passati 108 anni dalla prima proposta di abolire le province, presentata dal deputato Gesualdo Libertini. Il Libertini le aveva definite per lo meno inutili. Dopo 108 anni i partiti italiani ancora si interrogano. Senza riuscire a dare un progetto effettivo, una svolta, un qualcosa. In termini di competitività, Zaia? Magari.


1 commento su “Taglia-enti? Non esattamente”

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