L’articolo 18 non si applicherà al pubblico impiego

Il Governo ha deciso di mettere le mani nella riforma del lavoro andando a toccare anche l’articolo 18 che però, come spiega il ministro Madia, non si può applicare al pubblico impiego. In pratica si va a toccare anche la riforma della pubblica amministrazione.

Il Governo pronto ad intervenire sull’articolo 18 per il pubblico impiego. Il Ministro Madia lo ha ribadito indicando che nella riforma della pubblica amministrazione verrà sanata la questione relativa all’applicabilità dell’articolo 18 agli statali.

Una presa di posizione che arriva a posteriori, dopo che la Corte di Cassazione con la sentenza 24157/2015, ha fissato un principio sino ad ora piuttosto controverso, cioè la possibilità di estendere l’applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi al settore pubblico.

I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) si applica in automatico anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, dato lo stretto parallelismo con il lavoro privato previsto dal Testo unico del pubblico impiego.

La precisazione che sembra trascurabile, come scrive anche PensioniOggi:

non è da poco perchè si porta con sé anche il meccanismo delle «tutele crescenti» introdotto nel marzo del 2015, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima. Con la possibilità pertanto di poter licenziare un dipendente pubblico in modo “illegittimo” pagando soltanto un indennizzo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, entro un tetto di 24 mensilità di stipendio.

Prima della decisione della Corte il Governo aveva sempre ritenuto che l’estensione del contratto a tutele crescenti fosse esclusa in quanto destinata ai soli lavoratori del settore privato.