Fattura elettronica: quando e perché sono respinte dall’SDI

Non so se sai il compito importante ricoperto dall’SDI all’interno del sistema della fattura elettronica. Se cerchi tra i post di https://fatturapro.click/ sicuramente troverai molti accenni a lui, anche considerando il considerevole compito che ha.

fattura elettronica
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L’SDI è il postino della fattura elettronica, il sistema che ha il compito di vigilare sull’esattezza dei documenti e di permettere al destinatario di ricevere il documento. Quindi l’SDI controlla sull’esattezza dei dati utilizzati e soprattutto sulla presenza di tutti gli elementi obbligatori della e-fattura. Ci sono ovviamente casi in cui la fattura in formato elettronico viene respinta dal Sistema di interscambio e in questi casi come bisogna procedere e soprattutto, perché succede?

I motivi per cui la fattura elettronica viene scartata

Andiamo subito al sodo e cerchiamo di comprendere quali sono le motivazioni che spingono il Sistema di interscambio a non accettare la fattura che viene emessa:

  • il file non risulta unico o la sua nomenclatura non è esatta;
  • la legge impone delle dimensioni massime per il file, nel caso in cui non vengano rispettate il documento viene scartato;
  • il file deve essere integro e non ci devono essere state delle modifiche dopo l’apposizione della firma;
  • la fattura elettronica viene ovviamente firmata con firma elettronica il cui certificato deve essere valido;
  • il formato del file non è conforme a quello imposto dalla legge;
  • gli elementi inseriti nella fattura non sono fra loro coerenti;
  • manca uno dei dati obbligatori;
  • la fattura non è unica.

Quando l’SDI rileva 1 o più errori di quelli che abbiamo indicato qui sopra, al mittente entro 5 giorni dall’emissione del documento  viene inviata la notifica o ricevuta di scarto.

Cos’è la notifica di scarto

In chiusura del precedente paragrafo abbiamo affermato che nel caso in cui il Sistema di Interscambio rilevi uno o più errori di quelli elencato invia una notifica di scarto al mittente del documento elettronica. Tale avviso sta ad indicare appunto che ci sono degli errori. Non è altro che un messaggio, nel cui testo vengono indicati i codici degli errori che hanno determinato il mancato invio al destinatario.

Ovvio che tale messaggio non solo viene inviato al mittente, ma viene anche messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che in questa maniera può monitorare lo scambio di documenti.

La correzione

Nel caso in cui la fattura risulta essere scartata come si procede? Come affermato poco fa, il Sistema di Interscambio procede all’invio di un messaggio con i codici degli errori e questo indica che viene sempre chiarito cosa c’è da correggere perchè la fattura sa valida e corretta. Dopo aver proceduto alla correzione è dunque possibile procedere nei seguenti modi:

  • si invia di nuovo la fattura scartata, con stessa data e numerazione. Tale operazione deve avvenire al massimo entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto;
  • viene emessa una nuova fattura con una nuova data e un nuovo numero. La fattura precedente che era stata scartata deve essere compensato con una nota di credito per stornare l’importo dell’errore;
  • si emette una nuova fattura con nuova data ma con numerazione speciale, ovvio che comunque occorre che si comprenda che è un documento di compensazione a quello precedentemente scartato.

Sanzioni e come procedere nuovo invio

Per evitare di incorrere in sanzioni, la fattura anche nel caso in cui debba essere emessa nuovamente, occorre che questo avvenga entro e non oltre i 12 giorni successivi all’avvenuta operazione. Dopo lo scarto, il tempo che si ha è dopo un massimo di 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto.

Solo in questa maniera non si incorrerà in sanzioni amministrative previste dall’art 6 del decreto legislativo n.471/1997 il quale sancisca una sanzione di minimo 500 euro ovvero tra il 90 e il 180 % dell’imposta imponibile non correttamente documentato.

Da 250 a 2000 euro per una liquidazione non precisa del tributo dovuto.

Nel caso in cui la tardiva o mancata emissione della e-fattura riguardassero delle operazioni non imponibili e non soggette ad IVA, la pena amministrativa si riduce da un minimo di 5% a un massimo del 10% del valore omesso o non registrato, Nel caso in cui gli importi non concorressero alla determinazione del reddito la sanzione andrebbe da un minimo di 250 euro a un massimo di 2000.