Caso Fandango, assolta “Francesca”

fandango francesca

Il film è stato assolto. Ma nel frattempo la polemica si è scatenata. Il giudice del Tribunale Civile di Roma ha rigettato la richiesta d’urgenza ex art. 700 che l’onorevole Alessandra Mussolini aveva presentato per impedire l’uscita del film “Francesca”, del regista romeno Bobby Paunescu. Nel frattempo, è stata anche presentata un’interrogazione palamentare.

Ecco il testo dell’Interrogazione presentata da Aldo Di Biagio, e sottoscritta da un gruppo di altri deputati del PdL, in merito alla questione sollevata dalla proiezione del film “Francesca” della casa di produzione Fandango ed i contenuti “diffamatori” (secondo i deputati) in esso evidenziati.

Dopo il salto.

INTERROGAZIONE

al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Ministro degli Affari Esteri

per sapere,

premesso che: –

in occasione del Festival di Venezia, è stato proiettato un film dal titolo “Francesca” del regista romeno Bobby Paunescu, prodotto dalla società italiana Fandango nel quale sono messe in bocca alla protagonista dei chiari ed estremamente offensivi insulti rivolti all’On. Alessandra Mussolini e al sindaco di Verona, Flavio Tosi;

in una scena del film si invita il protagonista ad abbandonare l’idea di recarsi in Italia perché nel Paese vi sarebbe la presenza dell’onorevole Mussolini, contornando tale espressione con epiteti diffamatori rivolti alla sua persona;

malgrado la diffida esposta dai legali di Alessandra Mussolini, ed accolta dalla Biennale di Venezia che ha provveduto a sospendere la proiezione, malgrado il ricorso di urgenza ex art. 700 presentato dagli stessi perché il film non uscisse in quella versione e senza che vi sia stato il provvedimento da parte del Giudice, l’11 novembre è stata annunciata la proiezione del film;

la Società Fandango all’indomani della diffida da parte dei legali di Alessandra Mussolini, ha giustificato gli epiteti triviali citati nel film come espressione del diritto di critica e di cronaca in un opera cinematografica di fantasia, facendo appello a quanto disposto dalla nostra Costituzione, e che le presunte osservazioni diffamatorie in quanto espresse nell’ambito di un film di autore e di qualità, non sarebbero configurabili come tali e quindi non perseguibili e non deprecabili;

qualora dovesse passare il principio secondo cui le diffamazioni nell’ambito di opere dell’ingegno non siano tali, si creerebbe un precedente tale da legittimare opere e prodotti artistici in cui si susseguono insulti e accuse contro questo o quel personaggio politico ed istituzionale;

la giurisprudenza in materia afferma che un’eventuale espressione critica nei confronti di un evento o di un personaggio, così come avviene quotidianamente sui giornali o nei media in generale, deve necessariamente fondarsi sulla verità dei fatti che si prevede vengano tracciati nei commenti;

la questione solleverebbe il rischio di una reinterpretazione à la carte del diritto di critica e di cronaca così come sancito dalla Costituzione italiana:

se si ritenga eventualmente ipotizzabile predisporre iniziative o provvedimenti volti alla tutela ed alla salvaguardia dell’immagine di referenti istituzionali – e non -, italiani nell’ambito di prodotti artistici, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente sanciti – e, quali iniziative si ritiene poter proporre al fine di esorcizzare campagne di cattiva informazione, nell’ambito di opere artistiche, capaci di infangare l’immagine del nostro Paese nel Mondo.

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