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  • Mag

Rifletto tv, Rifletto diritto

Di Angela Gennaro, in Web.



Rifletto TV. Sulla descrizione di Google compare la seguente dicitura:

Mette a disposizione una serie di trailer cinematografici e video suddivisi in 8 canali ematici (sic!)


Rifletto.tv trasmetteva fino al 13 maggio scorso. E trasmetteva, tramite streaming web, FILM. Interi film, in italiano. E, soprattutto, GRATIS. La scelta, il palinsesto non è mai stato assai corposo, ma cambiavano la programmazione in genere di settimana in settimana, proponendo due o tre film in versione integrale. Ci ho visto Labyrinth, David Bowie e i suoi, a distanza di più di 10 anni dalla mia prima volta, quando sul grande schermo, da piccina, mi aveva terrorizzata. Pensare che ora mi ha fatto largamente sorridere.


Rifletto.tv era un aggregatore di media. Assai apprezzato e assai utilizzato. Ma sembra, attualmente, non esistere più. L’avviso della home page non è equivocabile.

Guardia di Finanza Nucluo di Polizia Tributaria di Milano

etc

Sito sottoposto a sequestro in data 14.05.2008 - ai sensi dell’art. 354 C.P.P. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 171 co. 1 lettera a-bis DELLA LEGGE 633/41

A settembre 2007, dopo alcuni mesi dal lancio, fece un certo rumore la possibilità di accedere al lungometraggio animato Ratatouille. Quello appena uscito nelle sale. Rifletto.tv è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Su Yahoo Italia, Rifletto.tv è stato finalista tra i siti italiani dedicati all’intrattenimento.


L’articolo di legge, ART. 171 co. 1 lettera a-bis DELLA LEGGE 633/41, riguarda dunque una violazione del diritto d’autore. In particolare, quella commessa da chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171

Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.


La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164


E in effetti il dubbio veniva. Dubbi sulla legalità del servizio di streaming. Sempre respinti dai gestori: assoluta legittimità del servizio, rispondevano. Dubbi che però, a queseto punto, in caso di conferma delle indagini, dovrà essere sciolto dalla magistratura. Anche il modello di business, in fondo, non è mai stato chiaro, e in molti ci siamo trovati - neofiti, esperti e non - a interrogarci su come sbarcasse il lunario la nuova realtà.

Magazine e WebTV gratuita sono in onda in streaming e su emittenti in chiaro della piattaforma Sky

E ci si è chiesti quali fossero gli accordi con Sky. Sky che - come anche, e con ben altro contesto, con Current - è comunque sempre presente nelle realtà alternative televisive - o meglio, audiovideo - all’italiana. Il bello è che su Google News si trova poco, della vicenda. Un articolo su Tom’s Hardware Guide recita, dopo aver introdotto la vicenda:

Trovo difficile avere simpatia per Rifletto TV, i cui contatti con la nostra redazione si sono limitati, a oggi, a questa email ricevuta da un avvocato che si dichiarava loro rappresentante.

“Alla pagina di cui alla URL. http://www.tomshw.it/forum/showthread.php?p=774642%20 sono presenti alcuni post riportanti notizie false circa l’attività di RiflettoTv. Orbene preso atto del pregiudizio che una notizia falsa può ingenerare, siamo a chiedere la rimozione dell’intero Topic in quanto allusivo di una condotta illegale sanzionata dal codice penale.
La rimozione dovrà essere eseguita entro 24 ora dalla ricezione della presente. In difetto riflettoTv si vedrà costretta a rivolgersi alle autorità competenti anche nei vostri confronti.” Minacciare azioni legali non è mai simpatico, soprattutto per motivi futili. Non è neppure certamente un modo per ingraziarsi media che potrebbero supportarti nel momento del bisogno. Volevo concludere questa news con la frase “chi la fa l’aspetti”, ma un’azione della Guardia di Finanza e della Magistratura non è mai argomento su cui scherzare

Siamo curiosi.






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